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Patrimonio culturale da vivere

DISCIPLINARE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI CULTURALI IN PROVINCIA DI FROSINONE

CRITERI DI ADESIONE

Art. 1
Istituti e luoghi della cultura e altre realtà di interesse storico-culturale

1. Possono aderire al sistema i Comuni della Provincia di Frosinone proprietari di musei, biblioteche e archivi, come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42-2004, da qui in avanti Codice di settore, art. 101 – Istituti e luoghi della cultura, commi 1 e 2, lettere a-c) e dal Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021 (da qui in avanti Piano regionale 2019-2021), e precisamente:
a. Musei. Per museo si intende un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo che acquisisce, conserva, compie ricerche, comunica ed espone le testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente ai fini di educazione, studio e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica (Codice di settore, art. 101, comma 2, lettera a), come integrato da ICOM e MiBAC);
b. Biblioteche. Per biblioteca si intende una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio (Codice di settore, art. 101, comma 2, lettera b);
c. Archivi. Per archivio si intende una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca (Codice di settore, art. 101, comma 2, lettera c);
2. Possono altresì aderire Enti e Istituti pubblici diversi dallo Stato e dagli Enti locali, Enti ecclesiastici, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e soggetti privati che siano proprietari di musei, biblioteche e archivi che insistono sul territorio della Provincia di Frosinone, come definiti al precedente comma 1.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono aderire al sistema anche con aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali di loro proprietà che insistono sul territorio della Provincia di Frosinone, come definiti dal Codice di settore (art. 101, commi 1 e 2, lettere d-f) e precisamente:
d. Aree archeologiche. Per area archeologica si intende un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica (Codice di settore, art. 101, comma 2, lettera d);
e. Parchi archeologici. Per parco archeologico si intende un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto (Codice di settore, art. 101, comma 2, lettera e);
f. Complessi monumentali. Per complesso monumentale si intende un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica (Codice di settore, art. 101, comma 2, lettera f).

4. Gli istituti e i luoghi della cultura di cui ai precedenti commi 1-3 se appartenenti a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (Codice di settore, art. 101, comma 3), se appartenenti a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale (Codice di settore, art. 101, comma 4).
5. Oltre agli istituti e ai luoghi della cultura di cui ai precedenti commi 1-4, il sistema può comprendere anche altre realtà di interesse storico-culturale che insistono sul territorio della Provincia di Frosinone, di proprietà pubblica, ecclesiastica o privata, e in particolare:
g. Raccolte espositive;
h. Centri di lettura;
i. Raccolte documentarie;
l. Aree ed edifici.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 2
Soggetti attivi e soggetti sostenitori

1. Gli aderenti al sistema si distinguono in soggetti attivi e soggetti sostenitori in relazione agli istituti e ai luoghi della cultura e alle altre realtà di interesse storico-culturale di loro appartenenza con cui aderiscono al sistema medesimo.

2. I proprietari degli istituti e dei luoghi della cultura di cui al precedente art. 1, commi 1-2 (musei, biblioteche, archivi) e comma 3 (aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali) sono soggetti attivi e possono aderire al sistema anche con le altre realtà di interesse storico-culturale di cui al comma 5.

3. I proprietari che aderiscono al sistema esclusivamente con le altre realtà di interesse storico-culturale di cui al precedente art. 1, comma 5 (raccolte espositive, centri di lettura, raccolte documentarie, aree ed edifici) sono soggetti sostenitori.

STANDARD MINIMI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3
Musei, biblioteche, archivi

1. I musei, le biblioteche e gli archivi sono le strutture che costituiscono l’ossatura del sistema e che, come definito nel Piano regionale 2019-2021, sono chiamati, in quanto erogatori di servizi essenziali per la comunità e il territorio, a svolgere il ruolo di:
strumenti primari di produzione di conoscenza e di accesso democratico al sapere;
motori della promozione di forme di economia creativa e catalizzatori di processi di sviluppo sociale sul territorio;
catalizzatori dei processi di integrazione culturale e sociale.
2. I musei e le biblioteche che appartengono, rispettivamente, all’Organizzazione Museale Regionale (OMR) e all’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR), uniformano gli standard minimi raggiunti per l’accreditamento 2018 ai nuovi standard minimi dettati dal Piano regionale 2019-2021, valevoli al mantenimento del proprio status di istituti accreditati dalla Regione Lazio, suddivisi nei seguenti ambiti e che qui si intendono integralmente riportati:
A. STRUTTURA
B. PERSONALE
C. ORGANIZZAZIONE
D. GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI (per i musei)/ GESTIONE E CURA DEI FONDI LIBRARI (per le biblioteche)
E. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO (per i musei)/ RAPPORTI CON IL TERRITORIO (per le biblioteche)
F. RAPPORTI CON IL PUBBLICO
G. ASSETTO FINANZIARIO (per i musei)

3. I musei e le biblioteche non appartenenti all’OMR e all’OBR dovranno raggiungere gli standard minimi per l’accreditamento dettati dal Piano triennale 2019-2021, valevoli ad ottenere lo status di istituti accreditati dalla Regione Lazio, entro l’annualità 2020.
4. Gli archivi mantengono gli standard minimi previsti per l’adesione ad un sistema archivistico, come dettati dal Piano regionale 2019-2021 e che qui si intendono integralmente riportati o dovranno raggiungerli entro l’annualità 2020.
5. In caso di mancato adeguamento o mancato raggiungimento degli standard minimi previsti per l’accreditamento e il riconoscimento regionale entro l’annualità 2020, i musei, le biblioteche e gli archivi potranno continuare ad essere compresi nel sistema in qualità di altre realtà di interesse storico-culturale di cui all’art. 1, comma 5, lettere g-i).

Art. 4
Aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali
1. Le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali costituiscono il tessuto connettivo del sistema che permette di sviluppare itinerari turistico-culturali di conoscenza e promozione del territorio e di stabilire connessioni costanti con i musei, le biblioteche, gli archivi e con il loro pubblico, in un meccanismo di reciproco incremento di valorizzazione e fruizione.
2. Le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali mantengono o raggiungono gli stessi standard minimi di accreditamento per i musei dettati dal Piano regionale 2019-2021, di cui al precedente art. 3, comma 2.
3. In caso di mancato adeguamento o mancato raggiungimento degli standard minimi previsti per l’accreditamento regionale entro l’annualità 2020, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali potranno continuare ad essere compresi nel sistema in qualità di altre realtà di interesse storico-culturale di cui all’art. 1, comma 5, lettera l).

Art. 5
Altre realtà di interesse storico-culturale

1. Le raccolte espositive, i centri di lettura, le raccolte documentarie, le aree e gli edifici di interesse storico-culturale di cui al precedente art. 1, comma 5 costituiscono punti ricettori e generatori delle attività di comunicazione e promozione del sistema volte a diffonderne capillarmente le finalità.

2. Gli standard minimi per la partecipazione al sistema sono i seguenti:
presenza di un regolamento;
essere idonei per la fruizione pubblica;
orario di apertura predefinito o a richiesta;
indicazione di un referente quale punto di riferimento per le iniziative e le attività di sistema con funzioni di accoglienza e informazioni di base.

4. Gli standard minimi di cui al comma 2, qualora non già definiti al momento dell’adesione al sistema, dovranno essere raggiunti entro il 2020.

Art. 6
Norma transitoria

1. Gli istituti e i luoghi della cultura di proprietà degli Enti locali non accreditati e non riconosciuti dalla Regione Lazio per l’annualità 2020 possono mantenere la loro partecipazione al sistema, in alternativa a quanto previsto dai precedenti art. 3, comma 5 e art. 4, comma 3, qualora gli Enti provvedano, entro la medesima annualità, a dotarsi delle specifiche professionalità richieste dal Piano regionale 2019-2021 per la loro direzione e gestione, e in particolare:
a. per i musei, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali: direttore scientifico con specifica esperienza professionale pregressa ed in possesso del diploma di laurea in disciplina attinente alla tipologia del Museo (REQUISITI DEI MUSEI DEGLI ENTI LOCALI/ ambito B. PERSONALE/ B.1);
b. per le biblioteche: assistente bibliotecario o bibliotecario laureato (REQUISITI DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI/ ambito B. PERSONALE/ B.1-3)
c. per gli archivi: archivista e personale in possesso di diploma di laurea in lettere, giurisprudenza, scienze politiche, beni culturali e lauree equipollenti (REQUISITI DEI SISTEMI ARCHIVISTICI).

2. Le professionalità di cui sopra, che possono essere condivise con gli altri soggetti aderenti al sistema, provvederanno ad elaborare un piano di adeguamento e di valorizzazione finalizzato a permettere l’accreditamento degli istituti e dei luoghi della cultura per l’annualità 2021.

3. Eventuali incarichi pregressi per la direzione e la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura non conformi ai parametri regionali sopraindicati e al Codice di settore in quanto applicabile (art. 9 bis – Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali) sono da intendersi meramente residuali e non validi ai fini di quanto previsto al precedente comma.

INDICE

CRITERI DI ADESIONE
Articolo 1 Istituti e luoghi della cultura e altre realtà di interesse storico-culturale

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Articolo 2 Soggetti attivi e soggetti sostenitori

STANDARD MINIMI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE
Articolo 3 Musei, biblioteche, archivi
Articolo 4 Aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali
Articolo 5 Altre realtà di interesse storico-culturale
Articolo 6 Norma transitoria

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